Quando c’è la prescrizione per i reati fiscali?
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Quando c’è la prescrizione per i reati fiscali?
I reati penali sono soggetti a prescrizione. La prescrizione determina il momento in cui l’autore di un atto criminale non può più essere ritenuto penalmente responsabile. I cambiamenti in questo senso sono probabilmente legati alla pandemia COVID-19. Cosa vale la pena sapere sulla prescrizione dei reati penali secondo il Codice penale fiscale?
La prescrizione nel Codice penale fiscale – principi generali
Nel diritto penale – e i reati fiscali non fanno eccezione – la data di scadenza dei termini di prescrizione dei reati dipende dalla pena prevista per il reato in questione. Il Codice penale fiscale introduce due termini fondamentali per la criminalizzazione dei reati fiscali:
- 5 anni – quando l’atto costituisce un reato fiscale punibile con un’ammenda, una restrizione della libertà o una reclusione non superiore a 3 anni; e
- 10 anni – quando il fatto costituisce un reato fiscale punibile con la reclusione superiore a 3 anni.
L’incriminazione di un reato fiscale cessa se è trascorso un anno dalla sua commissione. Va tenuto presente che il termine di prescrizione del reato in questo caso decorre dal momento in cui il reato è stato commesso e non, ad esempio, dall’inizio delle attività investigative da parte delle autorità competenti.
Naturalmente, il legislatore ha previsto diverse eccezioni alle regole qui indicate, legate, ad esempio, all’inizio dell’azione penale nei confronti dell’autore del reato. Se ciò è avvenuto, il termine di prescrizione per la punizione di un reato fiscale è di tre anni dalla sua commissione. Per i reati fiscali, il caso è più complicato. L’avvio di un procedimento contro l’autore di tale reato prolunga la prescrizione di altri cinque o dieci anni.
Modifiche ai termini di prescrizione in seguito alla pandemia COVID-19
In relazione alla pandemia COVID-19, o per essere più precisi in relazione alla dichiarazione di uno stato epidemico e di uno stato di emergenza epidemica, il decorso di vari termini è stato sospeso. Lo stesso è avvenuto per la prescrizione dei reati penali e dei reati fiscali. Ai sensi dell’articolo 15zzr [1] della cosiddetta Legge Covid, il termine di prescrizione per la punibilità non decorreva né durante il periodo dello stato epidemico o dello stato di emergenza epidemica né nei sei mesi successivi alla loro revoca.
Lo stato di emergenza epidemica è stato revocato a partire dal 1° luglio 2023. (Regolamento del Ministro della Sanità del 14 giugno 2023. GU. 2023, voce 1118), e da quel momento in poi, i termini di prescrizione per un reato fiscale o un illecito fiscale dovevano essere ricalcolati, compreso il calcolo del periodo di sei mesi durante il quale il termine di prescrizione per i reati fiscali ancora non decorre. Solo dopo la scadenza di questo periodo, il termine di prescrizione inizierà a decorrere, tenendo conto della parte del periodo di prescrizione trascorsa prima della pandemia.
Tuttavia, il 1° ottobre 2023, la disposizione dell’articolo 15zzr[1] della Legge Covidium ha cessato di applicarsi completamente, modificando nuovamente la situazione relativa al calcolo dei termini di prescrizione per i reati e le infrazioni fiscali. I termini per i procedimenti ai sensi dell’articolo 15zzr della legge decorrono dal 1° ottobre 2023.